Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Carlo Sica, ha prosciolto le 11 società e i 59 dirigenti deferiti nel processo sportivo di primo grado sulle plusvalenze fittizie. Non esiste ‘il’ metodo per definire il valore dei singoli giocatori, se non quello dato dal libero mercato. Quello utilizzato dalla procura federale, quindi, può essere solo ‘un’ metodo. È la motivazione presentata.
Pur riconoscendo “lo sforzo acquisitivo, valutativo e argomentativo speso nel presente procedimento” dalla procura guidata da Giuseppe Chinè, il Tfn “ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile ‘il’ metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato”. La procura federale, va ricordato, aveva elaborato un proprio metodo per stabilire il valore sul mercato dei calciatori basato su età, ruolo, carriera, storia economica dei trasferimenti e contratto. L’importo individuato quale corrispettivo ‘giusto’ veniva poi confrontato con quanto risultante dal sito Transfermarkt. Ma secondo il Tribunale Figc “il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento” e “il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione”.
Il tribunale federale ritiene poi “che solo poche delle cessioni esaminate dalla procura federale presentino quelle caratteristiche dalla stessa individuate quali sintomi di operazioni ‘sviate’ e finanziariamente ‘fittizie’. Indubbiamente, tali cessioni destavano e destano sospetto, che tuttavia non attinge la soglia della ragionevole certezza, data da indizi gravi, concordanti e plurimi, così come già ritenuto in passato”. Quanto poi al confronto con le valutazioni presenti nel sito Transfermarkt (“per quanto utilizzate in talune perizie o richiamate in alcuni contratti per volontà convenzionale delle parti contraenti”, fa notare Sica), questo “non può corroborare quel metodo, atteso che trattasi di un sito privato (peraltro non unico), privo di riconoscimento ufficiale anche e soprattutto da parte degli organismi calcistici internazionali e nazionali, influenzato da valutazioni di soggetti privati meri utenti del sito stesso”.
Il tribunale Figc non esclude del tutto la possibilità di “pensare alla fissazione di criteri valutativi che individuino un ‘range’ di valore, all’interno del quale vada fissato il corrispettivo della cessione/acquisizione”. Ma a questo, precisa, “non potrebbe che provvedere la Fifa, trattandosi di disciplina sovranazionale e mondiale”. Resta ora da capire cosa farà la procura Figc, che attendeva le motivazioni della sentenza per decidere se presentare o meno ricorso alla Corte d’appello federale.