La ‘rivoluzione del cognome’ con cui la Corte Costituzionale vieta l’automatica attribuzione ai figli di quello paterno, segna un passo avanti nella parità di genere, anche dentro la famiglia.
Dare in automatico il cognome del padre, “si traduce nell’invisibilità della madre”, evidenzia la Consulta dichiarando illegittimo l’articolo 262, primo comma, del Codice civile.
Nella motivazione della sentenza del 27 aprile scorso, si spiega che il cognome “collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis”, “si radica nella sua identità familiare” e perciò deve “rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori”. Lo stesso, eventuale, accordo fra i genitori per attribuire un solo cognome presuppone una regola che ripristini la parità, poiché senza eguaglianza mancano le condizioni per un autentico accordo.
La sentenza stabilisce che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi costituzionali invocati impedire “ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario”, dell’accordo per rendere un unico cognome segno identificativo della loro unione, capace di farsi interprete di interessi del figlio.
Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora vi sia un contrasto sull’ordine di attribuzione dei cognomi, spiega la Corte, si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.
La Corte rivolge inoltre un duplice invito al legislatore: in primo luogo, auspica un “impellente” intervento per “impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome”. Nella sentenza si legge, in proposito, che proprio per la funzione svolta dal cognome, è opportuno che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.
In secondo luogo, rimette alla valutazione del legislatore “l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle”. Anche al riguardo la sentenza segnala una possibile soluzione, e cioè che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia.