Arriva una circolare dell’Inps a chiarire i dubbi sull’una tantum da 200 euro disposto dal decreto aiuti per venire incontro alle famiglie più svantaggiate, alle prese con caro prezzi ed energia. Il contributo arriverà con la busta paga di luglio ma solo per alcune categorie: disoccupati, lavoratori agricoli, stagionali, occasionali e lavoratori domestici dovranno infatti aspettare ottobre per ricevere il bonus, direttamente dall’Inps.
Più semplice la strada per i dipendenti, del settore pubblico e privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%. Si tratta sostanzialmente di chi ha un reddito lordo inferiore a 35mila euro. A questi, il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno. Se si hanno più rapporti di lavoro part-time, bisognerà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata da Cig, congedi eccetera.
I duecento euro spetteranno anche ai pensionati, a chi percepisce l’assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione con un reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro. Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, se è confermato senza soluzione di continuità. Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
Chi a giugno ha percepito NASpI e DIS-COLL, disoccupazione agricola e l’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis non dovrà presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da Inps a ottobre.
Dovranno invece presentare domanda, entro il 31 ottobre, i titolari di co.co.co attivo alla data del 18 maggio 2022; i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo; gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021; gli autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021: gli incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività. Il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che devono presentare domanda entro il 30 settembre e devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35mila euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione.
Infine, per chi percepisce il reddito di cittadinanza la somma sarà accreditata in aggiunta alla rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.